In questa pagina, troverete le domande frequenti (frequently asked questions, FAQ) sul progetto Justitia 4.0 e sulla futura piattaforma justitia.swiss. In particolare, le risposte riguardanti la piattaforma justitia.swiss (così come l'architettura della piattaforma) si basano sulla Legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG), che disciplinerà la piattaforma in futuro.
Per ulteriori domande, utilizzate il nostro modulo di contatto! Aggiorniamo le FAQ costantemente.
Sì, la piattaforma è stata certificata conforme allo standard WCAG 2.1.
I file sono normalmente disponibili sulla piattaforma justitia.swiss per 90 giorni. L'autorità competente per il procedimento può anche modificare manualmente la disponibilità dei file.
La piattaforma non è destinata alla conservazione e all'archiviazione dei file.
I file sono crittografati sulla piattaforma. Se un hacker riuscisse a ottenere una chiave valida, avrebbe accesso solo al file collegato, ma non a tutti gli altri file. Per saperne di più sulla protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni sulla piattaforma justitia.swiss, clicca qui.
Come avviene oggi per i documenti cartacei, spetta alle autorità giudiziarie conservare in modo sicuro i propri documenti digitali. Le autorità devono proteggere i propri sistemi e i propri dati da attacchi informatici e adottare misure di sicurezza adeguate. I collaboratori devono essere formati in modo specifico sull’uso sicuro dell’infrastruttura e dei documenti digitali.
Maggiori informazioni sono disponibili nella nostra scheda informativa.
Tutti i file/documenti scaricati vengono crittografati dopo un controllo antivirus. La crittografia è una misura tecnica efficace per proteggere da accessi non autorizzati.
No, le informazioni di log raccolte (e la loro correlazione) rispettano il principio di minimizzazione dei dati e, trattandosi di informazioni sensibili, sono adeguatamente protette da accessi non autorizzati.
Solo le parti mittenti e riceventi possono vedere il contenuto dei file/documenti.
La sovranità sui dati presenti sulla piattaforma spetta alle autorità giudiziarie.
Per utilizzare un nuovo IdP, è necessario creare un nuovo profilo. Non è possibile cambiare IdP su un profilo già esistente.
No, la piattaforma justitia.swiss può essere utilizzata solo per comunicare con le autorità giudiziarie competenti per la conduzione del procedimento.
Gli avvocati possono utilizzare la piattaforma justitia.swiss tramite l'interfaccia web o tramite un'interfaccia integrata nel sistema di gestione dei dati (DMS) del proprio fornitore di software.
Per ulteriori informazioni, consultare la Documentazione applicativa di justitia.swiss.
Sì, la piattaforma justitia.swiss verifica che i file caricati non contengano malware, impedendo così che file o documenti infetti possano essere diffusi tramite la piattaforma.
No, molte autorità cantonali hanno la propria integrazione con servizi di firma e/o sigillo elettronico. La società eOperations, per esempio, ha stipulato un accordo con Swisscom, QuoVadis e l’UFIT per offrire alle autorità un servizio di sigillo elettronico. Nell’ambito del progetto Justitia 4.0 non è quindi previsto di offrire un servizio di questo tipo.
L’utilizzo della piattaforma sarà gratuito per i Cantoni e gli utenti che partecipano al progetto pilota durante la fase pilota. Una tariffa d’utilizzo potrà essere riscossa solo quando entrerà in vigore la LPCEG. Il Consiglio federale emanerà in proposito una disposizione d’esecuzione.
Sì, durante la fase pilota vanno firmati digitalmente i documenti che attualmente devono essere firmati su carta.
Dopo l'entrata in vigore della LCEG, non è più necessario apporre una firma fisica o elettronica qualificata. Il mittente è autenticato con l’identità digitale (LCEG).
No, solo gli incarti relativi a una nuova procedura aperta (a partire dalla fine del periodo transitorio) devono essere conservati in forma elettronica.
No, solo le comunicazioni con gli attori delle organizzazioni giudiziarie sottoposti alla LCEG (avvocati e altri rappresentanti legali professionali, nonché le autorità coinvolte nel procedimento).
L’ADG si basa su una soluzione già comprovata ed è stata adattata alle esigenze della giustizia svizzera. Può quindi essere integrata senza soluzioni di continuità nei sistemi esistenti consentendo di lavorare con gli atti digitali in modo efficiente. A differenza delle altre soluzioni, l’ADG può essere introdotta nei tempi prescritti senza bisogno di lunghe procedure di bando. Inoltre, optando per l’ADG la giustizia non dipende da fornitori commerciali. Per saperne di più sui vantaggi dell’ADG: Applicazione dossier giudiziario ADG
Si è volutamente deciso di non combinare l’ADG e l’applicazione specialistica in un’unica applicazione perché sarebbe contrario alle linee guida riguardanti la progettazione dell’ADG. L’applicazione specialistica serve principalmente alla registrazione e all’amministrazione dei dati del procedimento, mentre l’ADG permette di elaborare gli atti digitali. Questa separazione garantisce alla giustizia la necessaria flessibilità nella scelta e nel rinnovamento dell’applicazione specialistica e minimizza il rischio di guasti o interruzioni. La struttura modulare permette l’ulteriore sviluppo di entrambi i sistemi, senza creare dipendenze o limitazioni tecniche. Maggiori informazioni: Applicazione dossier giudiziario ADG
Al momento di entrata in vigore della LCEG, i tribunali penali e civili, i ministeri pubblici, l’APMA e la polizia devono essere pronti a ricevere comunicazioni attraverso la piattaforma justitia.swiss.
In base all’interpretazione combinata degli art. 128b CPC e 37 LCEG nonché alle spiegazioni di cui nel messaggio della Confederazione (FF 2023 679), per le autorità di conciliazione e le giudicature di pace risulta chiaramente che
Detto ciò, non ci sono eccezioni che potrebbero consentire a un’autorità di conciliazione di respingere o di non poter accettare una comunicazione elettronica
Con l’entrata in vigore delle disposizioni procedurali di diritto civile e penale (in particolare CPC e CPP) contenute nell’allegato alla LCEG, l’utilizzo della piattaforma centrale justitia.swiss è obbligatorio (art. 3 LCEG) per i procedimenti civili e penali nuovi.
Per quanto riguarda i procedimenti pendenti, il Consiglio federale sta attualmente elaborando un regolamento transitorio. La sua data di pubblicazione non è nota. La Confederazione riconoscerà comunque l’utilizzo di IncaMail e PrivaSphere almeno fino alla scadenza del regolamento transitorio.
Maggiori informazioni: Comunicazione elettronica con i tribunali e le autorità, sotto Documentazione e Rapporti
L'elenco degli indirizzi contiene esclusivamente i dati relativi alle autorità giudiziarie alle quali è possibile fare una comunicazione.
Per motivi di tutela dei dati personali, nell'elenco degli indirizzi non sono ammessi dati relativi a persone fisiche (avvocati).
I dati sono conservati esclusivamente in Svizzera. L’infrastruttura della piattaforma justitia.swiss è gestita da aziende svizzere in centri di calcolo che si trovano in Svizzera.
Sulla piattaforma justitia.swiss, i partecipanti alla procedura possono esaminare gli atti per i quali l’autorità responsabile del procedimento ha concesso il diritto di accesso. Se necessario, i documenti e i file disponibili per la consultazione possono essere scaricati.
No. L’ADG non sostituirà le applicazioni specialistiche esistenti e le loro funzionalità, ma le integrerà.
Oltre all’accesso tramite l’interfaccia web, sarà possibile accedere tramite diverse applicazioni specialistiche (tribunali, ministeri pubblici, studi legali) utilizzando un canale sicuro (API, Application Programming Interface; cfr. art. 19 cpv. 2 LCEG). La condizione è che l’applicazione specialistica possa utilizzare l’API justitia.swiss.
Una prima versione dell’API è stata pubblicata nel quarto trimestre del 2023. Il documento è reperibile al link Documentazione di applicazione della piattaforma justitia.swiss alla rubrica «Sviluppatori» (Documentazione API justitia.swiss).
La piattaforma justitia.swiss definisce un formato di scambio che consente di inoltrare, notificare o mettere a disposizione per la consultazione interi incarti o singoli atti e documenti.
È possibile definire formati di documenti specifici per il trattamento automatizzato, come i nomi e gli indirizzi delle parti in causa.
L’articolo. 26 LCEG prevede in questo caso una proroga del termine.
Per rendere plausibile la non accessibilità della piattaforma, è previsto un service desk esteso (hotline) fino a mezzanotte.
La piattaforma è sviluppata secondo i principi di privacy by design e privacy default.
Il design e il codice sorgente della piattaforma justitia.swiss saranno accessibili pubblicamente.
L’operatività e il design sottostanno alla vigilanza dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (art. 27 cpv. 6 LCEG).
Il passaggio alla modalità di lavoro digitale richiede tempo. Per poter lavorare in modo digitale, le autorità giudiziarie devono adottare varie misure. Justitia 4.0 mette a disposizione diverse schede informative che offrono spunti di riflessione e raccomandazioni sulle fasi preparatorie.
È consigliabile costituire un team di progetto con un/una responsabile che gestisca la digitalizzazione in seno all’autorità giudiziaria. A questo proposito si rinvia alla scheda informativa Pianificazione del progetto.
Consigliamo inoltre di organizzare un workshop Bussola del cambiamento destinato ai quadri e ai responsabili. Il workshop consentirà loro di esprimere la propria opinione sui progetti di digitalizzazione della loro amministrazione, fare il punto della situazione e definire i passi successivi. L’obiettivo è chiaro: il successo del cambiamento dipende dall’impegno dei responsabili di un’autorità giudiziaria a favore della trasformazione digitale.
In linea di massima, i servizi di Justitia 4.0 sono destinate alle autorità sono destinati alle autorità giudiziarie (tribunali, uffici del pubblico ministero). Tuttavia, Justitia 4.0 offre anche servizi dedicati agli ordini cantonali degli avvocati.
I referenti per le questioni relative alla digitalizzazione sono l’Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino e la Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA). La FSA organizza regolarmente dei workshop sul tema della transizione digitale. Eventuali domande sul progetto possono essere inoltrate tramite il modulo di contatto.
Dipende dalle dimensioni dell’autorità giudiziaria e dal livello di digitalizzazione raggiunto. Occorre tenere conto anche del ciclo di vita dell’infrastruttura IT. Le autorità giudiziarie dovranno essere pronte a lavorare in digitale entro la metà del 2026. È importante analizzare le esigenze e attivare per tempo il processo di ordinazione.
In virtù della loro indipendenza sul piano amministrativo, i Cantoni decidono autonomamente quando la legge federale sulle piattaforme di comunicazione elettronica nel settore giudiziario (LCEG) entrerà in vigore sul loro territorio. A partire dall'entrata in vigore definitiva della LCEG da parte del Consiglio federale (prevista per il 1° luglio 2027), sarà possibile inviare osservazioni volontarie tramite la piattaforma.
Maggiori informazioni: Basi legali LCEG
Numerose autorità giudiziarie hanno avviato progetti di digitalizzazione. Nella seduta del 19 settembre 2025 il Consiglio federale ha fissato per il 1° ottobre 2025 l’entrata in vigore della prima parte della LCEG. Ecco alcuni spunti utili per informare il personale sul progetto Justitia 4.0.
In una prima fase si tratta di informare in via prioritaria i dirigenti e i quadri: devono essere i primi a capire, accettare e sostenere il progetto e le implicazioni che avrà per i processi lavorativi. Vedi: Scheda informativa Comunicazione.
Il progetto Justitia 4.0 poggia sulla legge LCEG, articoli 27 (protezione dei dati) e articolo 28 (sicurezza dei dati) e sulla nuova legge sulla protezione dei dati entrata in vigore il 1° settembre 2023.
Il progetto Justitia 4.0 adotta un approccio pragmatico all’uso di software Open Source. In altre parole, si privilegia l’impiego di prodotti e componenti Open Source, senza però renderlo obbligatorio. Se vengono sviluppati elementi specifici per il progetto, Justitia 4.0 richiede la piena titolarità del codice sorgente e della documentazione. Questi componenti saranno poi pubblicati con una licenza Open Source.
Garantire uno scambio elettronico di dati sicuro e riservato è un requisito prioritario del progetto. I dati presenti sulla piattaforma saranno protetti in conformità con le disposizioni di legge. Per realizzare tale protezione sono previste misure organizzative, applicative e tecniche. L'adeguamento costante delle misure di sicurezza alle minacce attuali è parte integrante del progetto.
Maggiori informazioni sul tema della sicurezza sono disponibili sul nostro sito web: Sicurezza dell’informazione e protezione dei dati
Durante la fase pilota, l’utilizzo della piattaforma è gratuito per i Cantoni partecipanti al progetto pilota e per gli avvocati coinvolti nel progetto. Una tassa di utilizzo potrà essere richiesta solo con l’entrata in vigore del LPCG. Il Consiglio federale emanerà a tal fine una disposizione d’esecuzione.
Con l’entrata in vigore della LCEG non è più necessario apporre una firma fisica o una firma elettronica qualificata. Il mittente viene autenticato tramite l’identità digitale (cfr. anche Messaggio sulla LCEG relativo all’art. 22).
Le autorità giudiziarie appongono il proprio sigillo ufficiale sui documenti che inviano.
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La piattaforma justitia.swiss permetterà di gestire ed elaborare diverse categorie di dati. In generale si tratta dei seguenti dati: