Domande e risposte frequenti

 

In questa pagina, troverete le domande frequenti (frequently asked questions, FAQ) sul progetto Justitia 4.0 e sulla futura piattaforma justitia.swiss. In particolare, le risposte riguardanti la piattaforma justitia.swiss (così come l'architettura della piattaforma) si basano sulla Legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG), che disciplinerà la piattaforma in futuro.

Per ulteriori domande, utilizzate il nostro modulo di contatto! Aggiorniamo le FAQ costantemente. 

 

Al modulo di contatto

  • La piattaforma justitia.swiss può essere utilizzata da persone ipovedenti?

    Sì, la piattaforma è stata certificata conforme allo standard WCAG 2.1.

  • Per quanto tempo i file rimangono disponibili sulla piattaforma justitia.swiss?

    I file sono normalmente disponibili sulla piattaforma justitia.swiss per 90 giorni. L'autorità competente per il procedimento può anche modificare manualmente la disponibilità dei file.
    La piattaforma non è destinata alla conservazione e all'archiviazione dei file.

  • Cosa succederebbe se la piattaforma justitia.swiss venisse hackerata?

    I file sono crittografati sulla piattaforma. Se un hacker riuscisse a ottenere una chiave valida, avrebbe accesso solo al file collegato, ma non a tutti gli altri file. Per saperne di più sulla protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni sulla piattaforma justitia.swiss, clicca qui.

  • Quali compiti devono svolgere le autorità giudiziarie in materia di protezione dei dati e sicurezza delle informazioni?

    Come avviene oggi per i documenti cartacei, spetta alle autorità giudiziarie conservare in modo sicuro i propri documenti digitali. Le autorità devono proteggere i propri sistemi e i propri dati da attacchi informatici e adottare misure di sicurezza adeguate. I collaboratori devono essere formati in modo specifico sull’uso sicuro dell’infrastruttura e dei documenti digitali.

    Maggiori informazioni sono disponibili nella nostra scheda informativa

  • In che modo vengono crittografati i dati sulla piattaforma justitia.swiss?

    Tutti i file/documenti scaricati vengono crittografati dopo un controllo antivirus. La crittografia è una misura tecnica efficace per proteggere da accessi non autorizzati.

  • Esiste la possibilità che le comunicazioni con le autorità e con gli avvocati vengano monitorate da soggetti interni o da malintenzionati esterni?

    No, le informazioni di log raccolte (e la loro correlazione) rispettano il principio di minimizzazione dei dati e, trattandosi di informazioni sensibili, sono adeguatamente protette da accessi non autorizzati.

  • Chi può vedere i miei documenti / Chi ha accesso ai miei documenti sulla piattaforma justitia.swiss?

    Solo le parti mittenti e riceventi possono vedere il contenuto dei file/documenti.

    La sovranità sui dati presenti sulla piattaforma spetta alle autorità giudiziarie.

  • Posso modificare l’IdP che uso per accedere alla piattaforma justitia.swiss?

    Per utilizzare un nuovo IdP, è necessario creare un nuovo profilo. Non è possibile cambiare IdP su un profilo già esistente.

  • Gli avvocati possono comunicare tramite la piattaforma anche con i propri clienti e con le altre parti in causa?

    No, la piattaforma justitia.swiss può essere utilizzata solo per comunicare con le autorità giudiziarie competenti per la conduzione del procedimento.

  • Quali opzioni di registrazione sono disponibili per le autorità giudiziarie che intendono utilizzare la piattaforma justitia.swiss?
    • AGOV 300
    •  in casi eccezionali IDP
  • In che modo gli avvocati possono utilizzare la piattaforma justitia.swiss?

    Gli avvocati possono utilizzare la piattaforma justitia.swiss tramite l'interfaccia web o tramite un'interfaccia integrata nel sistema di gestione dei dati (DMS) del proprio fornitore di software.

    Per ulteriori informazioni, consultare la Documentazione applicativa di justitia.swiss.

  • I file caricati sulla piattaforma justitia.swiss vengono sottoposti a una verifica antivirus?

    Sì, la piattaforma justitia.swiss verifica che i file caricati non contengano malware, impedendo così che file o documenti infetti possano essere diffusi tramite la piattaforma.

  • Nella piattaforma justitia.swiss verrà integrata una soluzione (applicazione o servizio web) per apporre un sigillo elettronico ai documenti?

    No, molte autorità cantonali hanno la propria integrazione con servizi di firma e/o sigillo elettronico. La società eOperations, per esempio, ha stipulato un accordo con Swisscom, QuoVadis e l’UFIT per offrire alle autorità un servizio di sigillo elettronico. Nell’ambito del progetto Justitia 4.0 non è quindi previsto di offrire un servizio di questo tipo.

  • A partire da quando l’utilizzo della piattaforma sarà a pagamento?

    L’utilizzo della piattaforma sarà gratuito per i Cantoni e gli utenti che partecipano al progetto pilota durante la fase pilota. Una tariffa d’utilizzo potrà essere riscossa solo quando entrerà in vigore la LPCEG. Il Consiglio federale emanerà in proposito una disposizione d’esecuzione.

  • Devo firmare digitalmente i documenti che invio tramite la piattaforma justitia.swiss?

    Sì, durante la fase pilota vanno firmati digitalmente i documenti che attualmente devono essere firmati su carta.

    Dopo l'entrata in vigore della LCEG, non è più necessario apporre una firma fisica o elettronica qualificata. Il mittente è autenticato con l’identità digitale (LCEG).

  • I file devono essere digitalizzati prima dell'entrata in vigore della LCEG?

    No, solo gli incarti relativi a una nuova procedura aperta (a partire dalla fine del periodo transitorio) devono essere conservati in forma elettronica.

  • Dopo la fine del periodo transitorio tutto dovrà essere digitalizzato?

    No, solo le comunicazioni con gli attori delle organizzazioni giudiziarie sottoposti alla LCEG (avvocati e altri rappresentanti legali professionali, nonché le autorità coinvolte nel procedimento).

  • Quali sono i vantaggi dell’ADG rispetto alle alternative di altri fornitori?

    L’ADG si basa su una soluzione già comprovata ed è stata adattata alle esigenze della giustizia svizzera. Può quindi essere integrata senza soluzioni di continuità nei sistemi esistenti consentendo di lavorare con gli atti digitali in modo efficiente. A differenza delle altre soluzioni, l’ADG può essere introdotta nei tempi prescritti senza bisogno di lunghe procedure di bando. Inoltre, optando per l’ADG la giustizia non dipende da fornitori commerciali. Per saperne di più sui vantaggi dell’ADG: Applicazione dossier giudiziario ADG

  • Perché non esiste un’applicazione che combina le funzioni dell’ADG e quelle dell’applicazione specialistica?

    Si è volutamente deciso di non combinare l’ADG e l’applicazione specialistica in un’unica applicazione perché sarebbe contrario alle linee guida riguardanti la progettazione dell’ADG. L’applicazione specialistica serve principalmente alla registrazione e all’amministrazione dei dati del procedimento, mentre l’ADG permette di elaborare gli atti digitali. Questa separazione garantisce alla giustizia la necessaria flessibilità nella scelta e nel rinnovamento dell’applicazione specialistica e minimizza il rischio di guasti o interruzioni. La struttura modulare permette l’ulteriore sviluppo di entrambi i sistemi, senza creare dipendenze o limitazioni tecniche. Maggiori informazioni: Applicazione dossier giudiziario ADG

  • Quali autorità devono poter ricevere comunicazioni al momento di entrata in vigore della LCEG?

    Al momento di entrata in vigore della LCEG, i tribunali penali e civili, i ministeri pubblici, l’APMA e la polizia devono essere pronti a ricevere comunicazioni attraverso la piattaforma justitia.swiss.

    In base all’interpretazione combinata degli art. 128b CPC e 37 LCEG nonché alle spiegazioni di cui nel messaggio della Confederazione (FF 2023 679), per le autorità di conciliazione e le giudicature di pace risulta chiaramente che

    • le autorità di conciliazione rientrano nel campo di applicazione della LCEG (art. 128a CPC);
    • l’eccezione ai sensi dell’art. 128b cpv. 4 CPC concerne unicamente la gestione elettronica degli incarti e la trasmissione, non la ricezione

    Detto ciò, non ci sono eccezioni che potrebbero consentire a un’autorità di conciliazione di respingere o di non poter accettare una comunicazione elettronica

    • la ricezione elettronica è dunque obbligatoria (obbligo di ricezione).
  • Dopo l’entrata in vigore definitiva della LCEG, si potranno ancora inoltrare comunicazioni alle autorità giudiziarie via IncaMail e Privasphere?

    Con l’entrata in vigore delle disposizioni procedurali di diritto civile e penale (in particolare CPC e CPP) contenute nell’allegato alla LCEG, l’utilizzo della piattaforma centrale justitia.swiss è obbligatorio (art. 3 LCEG) per i procedimenti civili e penali nuovi.

    Per quanto riguarda i procedimenti pendenti, il Consiglio federale sta attualmente elaborando un regolamento transitorio. La sua data di pubblicazione non è nota. La Confederazione riconoscerà comunque l’utilizzo di IncaMail e PrivaSphere almeno fino alla scadenza del regolamento transitorio.

    Maggiori informazioni: Comunicazione elettronica con i tribunali e le autorità, sotto Documentazione e Rapporti

  • Chi è visibile nel'elenco degli indirizzi della piattaforma justitia.swiss?

    L'elenco degli indirizzi contiene esclusivamente i dati relativi alle autorità giudiziarie alle quali è possibile fare una comunicazione.
    Per motivi di tutela dei dati personali, nell'elenco degli indirizzi non sono ammessi dati relativi a persone fisiche (avvocati).

  • Dove vengono conservati i dati?

    I dati sono conservati esclusivamente in Svizzera. L’infrastruttura della piattaforma justitia.swiss è gestita da aziende svizzere in centri di calcolo che si trovano in Svizzera.

  • Come avviene l’esame degli atti tramite piattaforma justitia.swiss?

    Sulla piattaforma justitia.swiss, i partecipanti alla procedura possono esaminare gli atti per i quali l’autorità responsabile del procedimento ha concesso il diritto di accesso. Se necessario, i documenti e i file disponibili per la consultazione possono essere scaricati.

  • L’ADG sostituirà le applicazioni specialistiche esistenti (Tribuna, Juris, software di produzione propria?)

    No. L’ADG non sostituirà le applicazioni specialistiche esistenti e le loro funzionalità, ma le integrerà.

  • Posso accedere alla piattaforma justitia.swiss tramite la mia applicazione specialistica?

    Oltre all’accesso tramite l’interfaccia web, sarà possibile accedere tramite diverse applicazioni specialistiche (tribunali, ministeri pubblici, studi legali) utilizzando un canale sicuro (API, Application Programming Interface; cfr. art. 19 cpv. 2 LCEG). La condizione è che l’applicazione specialistica possa utilizzare l’API justitia.swiss.

    Una prima versione dell’API è stata pubblicata nel quarto trimestre del 2023. Il documento è reperibile al link Documentazione di applicazione della piattaforma justitia.swiss alla rubrica «Sviluppatori» (Documentazione API justitia.swiss).

  • Come possono essere trasferiti i dati tramite la piattaforma justitia.swiss per un successivo trattamento automatico?

    La piattaforma justitia.swiss definisce un formato di scambio che consente di inoltrare, notificare o mettere a disposizione per la consultazione interi incarti o singoli atti e documenti.

    È possibile definire formati di documenti specifici per il trattamento automatizzato, come i nomi e gli indirizzi delle parti in causa.

  • Cosa accade in caso di inaccessibilità della piattaforma justitia.swiss?

    L’articolo. 26 LCEG prevede in questo caso una proroga del termine.

    Per rendere plausibile la non accessibilità della piattaforma, è previsto un service desk esteso (hotline) fino a mezzanotte. 

  • Come si garantisce che i dati personali presenti sulla piattaforma justitia.swiss non vengano utilizzati per altri scopi?

    La piattaforma è sviluppata secondo i principi di privacy by design e privacy default.

    Il design e il codice sorgente della piattaforma justitia.swiss saranno accessibili pubblicamente. 

    L’operatività e il design sottostanno alla vigilanza dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (art. 27 cpv. 6 LCEG).

  • Perché le autorità giudiziarie devono confrontarsi sin d’ora con la trasformazione digitale?

    Il passaggio alla modalità di lavoro digitale richiede tempo. Per poter lavorare in modo digitale, le autorità giudiziarie devono adottare varie misure. Justitia 4.0 mette a disposizione diverse schede informative che offrono spunti di riflessione e raccomandazioni sulle fasi preparatorie. 

  • Qual è il primo passo che un’autorità giudiziaria deve compiere per portare avanti la trasformazione digitale?

    È consigliabile costituire un team di progetto con un/una responsabile che gestisca la digitalizzazione in seno all’autorità giudiziaria. A questo proposito si rinvia alla scheda informativa Pianificazione del progetto.

    Consigliamo inoltre di organizzare un workshop Bussola del cambiamento destinato ai quadri e ai responsabili. Il workshop consentirà loro di esprimere la propria opinione sui progetti di digitalizzazione della loro amministrazione, fare il punto della situazione e definire i passi successivi. L’obiettivo è chiaro: il successo del cambiamento dipende dall’impegno dei responsabili di un’autorità giudiziaria a favore della trasformazione digitale.

  • Chi può usufruire dei servizi di Justitia 4.0?

    In linea di massima, i servizi di Justitia 4.0 sono destinate alle autorità sono destinati alle autorità giudiziarie (tribunali, uffici del pubblico ministero). Tuttavia, Justitia 4.0 offre anche servizi dedicati agli ordini cantonali degli avvocati.

  • Uno studio legale può usufruire dei servizi di Justitia 4.0?

    I referenti per le questioni relative alla digitalizzazione sono l’Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino e la Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA). La FSA organizza regolarmente dei workshop sul tema della transizione digitale. Eventuali domande sul progetto possono essere inoltrate tramite il modulo di contatto.

  • Quando le autorità giudiziarie dovranno iniziare a predisporre le postazioni di lavoro individuali per il lavoro digitale ?

    Dipende dalle dimensioni dell’autorità giudiziaria e dal livello di digitalizzazione raggiunto. Occorre tenere conto anche del ciclo di vita dell’infrastruttura IT. Le autorità giudiziarie dovranno essere pronte a lavorare in digitale entro la metà del 2026. È importante analizzare le esigenze e attivare per tempo il processo di ordinazione.

  • Entro quando il mio studio legale dovrà essere in grado di lavorare in modo digitale?

    In virtù della loro indipendenza sul piano amministrativo, i Cantoni decidono autonomamente quando la legge federale sulle piattaforme di comunicazione elettronica nel settore giudiziario (LCEG) entrerà in vigore sul loro territorio. A partire dall'entrata in vigore definitiva della LCEG da parte del Consiglio federale (prevista per il 1° luglio 2027), sarà possibile inviare osservazioni volontarie tramite la piattaforma.

    Maggiori informazioni: Basi legali LCEG

  • Qual è il momento giusto per informare il personale su Justitia 4.0?

    Numerose autorità giudiziarie hanno avviato progetti di digitalizzazione. Nella seduta del 19 settembre 2025 il Consiglio federale ha fissato per il 1° ottobre 2025 l’entrata in vigore della prima parte della LCEG. Ecco alcuni spunti utili per informare il personale sul progetto Justitia 4.0.

    In una prima fase si tratta di informare in via prioritaria i dirigenti e i quadri: devono essere i primi a capire, accettare e sostenere il progetto e le implicazioni che avrà per i processi lavorativi. Vedi: Scheda informativa Comunicazione.

  • Su quali riferimenti normativi relativi alla protezione dei dati e alla sicurezza dell’informazione poggia il progetto Justitia 4.0?

    Il progetto Justitia 4.0 poggia sulla legge LCEG, articoli 27 (protezione dei dati) e articolo 28 (sicurezza dei dati) e sulla nuova legge sulla protezione dei dati entrata in vigore il 1° settembre 2023.

  • Lo sviluppo della piattaforma justitia.swiss si avvale di software Open Source?

    Il progetto Justitia 4.0 adotta un approccio pragmatico all’uso di software Open Source. In altre parole, si privilegia l’impiego di prodotti e componenti Open Source, senza però renderlo obbligatorio. Se vengono sviluppati elementi specifici per il progetto, Justitia 4.0 richiede la piena titolarità del codice sorgente e della documentazione. Questi componenti saranno poi pubblicati con una licenza Open Source.

  • Come viene garantita la sicurezza della piattaforma?

    Garantire uno scambio elettronico di dati sicuro e riservato è un requisito prioritario del progetto. I dati presenti sulla piattaforma saranno protetti in conformità con le disposizioni di legge. Per realizzare tale protezione sono previste misure organizzative, applicative e tecniche. L'adeguamento costante delle misure di sicurezza alle minacce attuali è parte integrante del progetto.


    Maggiori informazioni sul tema della sicurezza sono disponibili sul nostro sito web: Sicurezza dell’informazione e protezione dei dati

  • L’utilizzo della piattaforma justitia.swiss è a pagamento?

    Durante la fase pilota, l’utilizzo della piattaforma è gratuito per i Cantoni partecipanti al progetto pilota e per gli avvocati coinvolti nel progetto. Una tassa di utilizzo potrà essere richiesta solo con l’entrata in vigore del LPCG. Il Consiglio federale emanerà a tal fine una disposizione d’esecuzione.

  • Come si firmano le comunicazione e le notifiche da inviare tramite la piattaforma justitia.swiss?

    Con l’entrata in vigore della LCEG non è più necessario apporre una firma fisica o una firma elettronica qualificata. Il mittente viene autenticato tramite l’identità digitale (cfr. anche Messaggio sulla LCEG relativo all’art. 22).

    Le autorità giudiziarie appongono il proprio sigillo ufficiale sui documenti che inviano.

  • In quale formato di file è possibile trasmettere i documenti attraverso la piattaforma?

    Word Processing:

    • Word (Legacy) (.doc)
    • Word (.docx)
    • OneNote (.one)
    • PDF (.pdf)

     

    Spreadsheet:

    • Excel (Legacy) (.xls)
    • Excel (.xlsx)
    • Comma Separated Values (.csv)

     

    Archives:

    • ZIP (.zip)

     

    Audio:

    • AAC (.aac)
    • M4A (.m4a)
    • MP3 (.mp3)
    • OGG (.ogg)
    • OPUS (.opus)
    • WAV (.wav)
    • CAF (.caf)

     

    Images:

    • GIF (.gif)
    • HEIC (.heic)
    • JPG (.jpg, .jpeg, .thumb)
    • PNG (.png)
    • WEBP (.webp)

     

    Text:

    • Plain Text (.txt)
    • XML (.xml)
    • KML (.kml)
    • MSG (.msg)
    • EML (.eml.)

     

    Video:

    • AVI (.avi)
    • MP4 (.mp4)
    • MOV (.mov)

     

  • Quali dati vengono elaborati sulla piattaforma justitia.swiss?

    La piattaforma justitia.swiss permetterà di gestire ed elaborare diverse categorie di dati. In generale si tratta dei seguenti dati:

    • Per ciascun partecipante, la piattaforma gestisce nel profilo lo stato di registrazione, le impostazioni riguardanti la comunicazione elettronica e l’esame degli atti, nonché le impostazioni di visibilità nell’elenco degli indirizzi della piattaforma.
    • Durante lo scambio di atti giuridici per via elettronica, la piattaforma genera ricevute che attestano l’invio o la ricezione di atti giuridici. Tali ricevute restano disponibili sulla piattaforma per almeno 90 giorni (art. 22 cpv. 5 LCEG).
    • Durante l’inoltro, i file (principalmente documenti) vengono trasmessi tramite la piattaforma. Questi file sono conservati sulla piattaforma fino a quando l’autorità giudiziaria competente non li preleva. I file sono memorizzati sulla piattaforma esclusivamente in forma cifrata.
    • Per la consultazione degli atti e la loro notifica, vengono trasmesse copie dei documenti tramite la piattaforma. I file possono rimanere sulla piattaforma al massimo fino alla conclusione del procedimento. I file sono memorizzati esclusivamente in forma cifrata.
    • Per motivi di sicurezza, i file trasmessi vengono sottoposti a un controllo antimalware.