Basi legali per lo scambio di atti giuridici per via elettronica

 

La legge concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) rende obbligatorio lo scambio di atti giuridici per via elettronica per gli utenti professionisti e le autorità giudiziarie nei procedimenti civili e penali. I procedimenti amministrativi sono soggetti al diritto cantonale, ad eccezione di quelli dinanzi al Tribunale federale.

 

Questa linea temporale si applica solo ai procedimenti civili e penali, ai procedimenti dinanzi al Tribunale federale e ai procedimenti amministrativi federali.
Ai procedimenti amministrativi cantonali si applicano le loro decisioni di entrata in vigore. 

Fonte: Ufficio federale di giustizia 

Qual è lo scopo della LCEG?

La legge concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG, art. 3–16) stabilisce che un ente di diritto pubblico (la corporazione justitia.swiss) sia incaricata dell’esercizio e dell’ulteriore sviluppo della piattaforma justitia.swiss. La corporazione avvierà la sua attività una volta che la LCEG sarà entrata in vigore e che la Confederazione e almeno 18 Cantoni avranno firmato la Convenzione di costituzione

La LCEG definisce inoltre i requisiti tecnici della piattaforma justitia.swiss e le sue funzioni, fra cui: 

  • Elenco degli indirizzi: un elenco degli indirizzi è necessario per consentire la trasmissione di documenti o l’esame degli atti alle parti registrate alla piattaforma (tribunali, autorità, utenti). Visto l’obbligo imposto per legge, autorità (tribunali, autorità penali e amministrative) e avvocati nonché le persone rappresentanti le parti a titolo professionale sono tenuti ad avere un indirizzo sulla piattaforma.

  • Interfaccia alle applicazioni specialistiche: un’apposita interfaccia permette di collegare le applicazioni specialistiche direttamente alla piattaforma. Grazie a ciò, le applicazioni specialistiche possono automatizzare la trasmissione e l’accesso ai documenti attraverso la piattaforma. 
     
  • Autenticazione degli utenti della piattaforma: per poter utilizzare la piattaforma, gli utenti devono autenticarsi sulla piattaforma. A questo scopo si ricorre a un’identità elettronica che deve corrispondere come minimo al livello di sicurezza significativo o elevato ai sensi della legge federale del 27 settembre 2019 sui servizi d’identificazione elettronica (LSIe). 
     
  • Protezione dei dati: Poiché la piattaforma viene utilizzata in un ambito molto sensibile, occorre accertarsi dell’adeguata osservanza della protezione dei dati. Per questo motivo la legge prescrive che i server utilizzati per l’esercizio della piattaforma siano situati fisicamente in Svizzera e che la piattaforma sia assoggettata esclusivamente al diritto svizzero. I terzi coinvolti e a cui è accordato l’accesso ai dati devono avere sede o domicilio in Svizzera e essere assoggettati al diritto svizzero.

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Cosa succede se la piattaforma non è accessibile?

Se la piattaforma non è accessibile il giorno in cui scade un termine, le scadenze in questione (sia quelle legali che quelle fissate dal tribunale) sono prolungate fino al giorno successivo a quello in cui la piattaforma torna accessibile. Se il giorno successivo è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto, il termine è prolungato fino al giorno lavorativo seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha sede l’autorità che dirige il procedimento (art. 26 LCEG). 

 

Quando entra in vigore l’obbligo di comunicazione elettronica?

Nel dicembre 2024 il Parlamento ha approvato definitivamente la LCEG. Si presume che il Consiglio federale stabilirà la data esatta di entrata in vigore della legge nell’estate 2025. Probabilmente dovranno dapprima entrare in vigore le disposizioni relative alla corporazione di diritto pubblico (cdp) e alla protezione dei dati, e un anno dopo le rimanenti disposizioni (articoli relativi alla piattaforma). A partire da tale data (presumibilmente il 1.7.2026):

  • avvocate e avvocati possono facoltativamente trasmettere i loro inoltri per via elettronica attraverso la piattaforma;
  • le autorità (tribunali, pubblici ministeri e autorità amministrative) devono avere un profilo sulla piattaforma; 
  • le autorità devono accettare gli inoltri elettronici e possono effettuare notificazioni a avvocate e avvocati.

Per quanto riguarda l’implementazione, i cantoni hanno un certo margine di manovra: spetta loro decidere a partire da quando lo scambio di atti giuridici attraverso la piattaforma è obbligatoria nel loro cantone e a partire da quando sono vigenti le disposizioni complete della LCEG. I cantoni sono tenuti a comunicare la data scelta con un preavviso di almeno tre mesi al Dipartimento federale di giustizia e polizia. 

L’obbligo di inoltro elettronico per avvocate e avvocati si applica solo a partire dall’entrata in vigore della legge nel Cantone. A partire da tale data, le autorità sono soggette all’obbligo di gestione elettronica degli atti. Ai procedimenti pendenti si applicano le disposizioni procedurali del diritto anteriore (art. 407g CPC e art. 103c CPP, cfr. allegato alla LCEG). 

L’introduzione dovrà aver luogo non prima di un anno (probabilmente nel 2027) e non oltre cinque anni dall’entrata in vigore della legge federale (articolo sulla piattaforma)Al più tardi dal 2031 tutti gli attori professionisti del settore giudiziario, come avvocate e avvocati, tribunali e autorità, dovranno ricorrere a una piattaforma elettronica per le loro comunicazioni.

Leggi la scheda informativa sulla LCEG