Questa linea temporale si applica solo ai procedimenti civili e penali, ai procedimenti dinanzi al Tribunale federale e ai procedimenti amministrativi federali.
Ai procedimenti amministrativi cantonali si applicano le loro decisioni di entrata in vigore.
Fonte: Ufficio federale di giustizia
La legge concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG, art. 3–16) stabilisce che un ente di diritto pubblico (la corporazione justitia.swiss) sia incaricata dell’esercizio e dell’ulteriore sviluppo della piattaforma justitia.swiss. La corporazione avvierà la sua attività una volta che la LCEG sarà entrata in vigore e che la Confederazione e almeno 18 Cantoni avranno firmato la Convenzione di costituzione.
La LCEG definisce inoltre i requisiti tecnici della piattaforma justitia.swiss e le sue funzioni, fra cui:
Se la piattaforma non è accessibile il giorno in cui scade un termine, le scadenze in questione (sia quelle legali che quelle fissate dal tribunale) sono prolungate fino al giorno successivo a quello in cui la piattaforma torna accessibile. Se il giorno successivo è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto, il termine è prolungato fino al giorno lavorativo seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha sede l’autorità che dirige il procedimento (art. 26 LCEG).
Nel dicembre 2024 il Parlamento ha approvato definitivamente la LCEG. Si presume che il Consiglio federale stabilirà la data esatta di entrata in vigore della legge nell’estate 2025. Probabilmente dovranno dapprima entrare in vigore le disposizioni relative alla corporazione di diritto pubblico (cdp) e alla protezione dei dati, e un anno dopo le rimanenti disposizioni (articoli relativi alla piattaforma). A partire da tale data (presumibilmente il 1.7.2026):
Per quanto riguarda l’implementazione, i cantoni hanno un certo margine di manovra: spetta loro decidere a partire da quando lo scambio di atti giuridici attraverso la piattaforma è obbligatoria nel loro cantone e a partire da quando sono vigenti le disposizioni complete della LCEG. I cantoni sono tenuti a comunicare la data scelta con un preavviso di almeno tre mesi al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
L’obbligo di inoltro elettronico per avvocate e avvocati si applica solo a partire dall’entrata in vigore della legge nel Cantone. A partire da tale data, le autorità sono soggette all’obbligo di gestione elettronica degli atti. Ai procedimenti pendenti si applicano le disposizioni procedurali del diritto anteriore (art. 407g CPC e art. 103c CPP, cfr. allegato alla LCEG).
L’introduzione dovrà aver luogo non prima di un anno (probabilmente nel 2027) e non oltre cinque anni dall’entrata in vigore della legge federale (articolo sulla piattaforma). Al più tardi dal 2031 tutti gli attori professionisti del settore giudiziario, come avvocate e avvocati, tribunali e autorità, dovranno ricorrere a una piattaforma elettronica per le loro comunicazioni.