La legge concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) rende obbligatorio lo scambio di atti giuridici per via elettronica per gli utenti professionisti e le autorità giudiziarie nei procedimenti civili e penali. I procedimenti amministrativi sono soggetti al diritto cantonale, ad eccezione di quelli dinanzi al Tribunale federale.
Questa linea temporale si applica solo ai procedimenti civili e penali, ai procedimenti dinanzi al Tribunale federale e ai procedimenti amministrativi federali. Ai procedimenti amministrativi cantonali si applicano le loro decisioni di entrata in vigore.
Fonte: Ufficio federale di giustizia
Piattaforma justitia.swiss
La LCEG definisce i requisiti tecnici della piattaforma justitia.swiss e le sue funzioni, fra cui:
Corporazione di diritto pubblico justitia.swiss
La LCEG (art. 3 – 16) prevede inoltre che un ente di diritto pubblico (Corporazione justitia.swiss) sia incaricato dell’esercizio e dell’ulteriore sviluppo della piattaforma justitia.swiss. La Corporazione avvierà la sua attività una volta che la Confederazione e almeno 18 Cantoni avranno firmato la convenzione di costituzione (presumibilmente nel primo semestre del 2027). L’avvio operativo è previsto per il 1° gennaio 2028.
Il 13 marzo 2026 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sull’ordinanza concernente la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi di diritto federale (OCEG). L’ordinanza disciplina l’implementazione pratica della legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica (LCEG), la quale crea le basi legali per la comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari e amministrativi. La consultazione è durata fino al 22 giugno 2026.
Il Parlamento ha approvato la LCEG nel dicembre 2024. Il 1° ottobre 2025 sono entrate in vigore le disposizioni sulla corporazione di diritto pubblico justitia.swiss (art. 1 – 17 LCEG) come pure una parte delle disposizioni sulla protezione dei dati (art. 27 cpv. 1 e 3 – 6). L’entrata definitiva della LCEG è prevista per il 1° luglio 2027. A partire da tale data (1.7.2027),
Per quanto riguarda l’implementazione, i cantoni hanno un certo margine di manovra: spetta loro decidere a partire da quando lo scambio di atti giuridici attraverso la piattaforma è obbligatoria nel loro cantone e a partire da quando sono vigenti le disposizioni complete della LCEG. I cantoni sono tenuti a comunicare la data scelta con un preavviso di almeno tre mesi al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
L’obbligo di inoltro elettronico per avvocate e avvocati si applica solo a partire dall’entrata in vigore della legge nel cantone. A partire da tale data, le autorità sono soggette all’obbligo di gestione elettronica degli incarti. Ai procedimenti pendenti si applicano le disposizioni procedurali del diritto anteriore (art. 407g CPC e art. 103c CPP, cfr. allegato alla LCEG).
L’introduzione dovrà aver luogo non prima di un anno (non prima del 1.7.2028) e non oltre cinque anni dall’entrata in vigore della legge federale (articolo sulla piattaforma). Al più tardi da metà 2032 tutti gli attori professionisti del settore giudiziario, come avvocate e avvocati, tribunali e autorità, dovranno ricorrere a una piattaforma elettronica per le loro comunicazioni.
Con l’entrata in vigore della LCEG le autorità giudiziarie hanno l’obbligo di accettare gli inoltri elettronici di avvocate e avvocati.
La nostra guida pratica fornisce raccomandazioni e descrive tutto quanto occorre intraprendere per prepararsi a lavorare con la piattaforma justitia.swiss. L’attenzione è rivolta in particolare alla ricezione di inoltri elettronici e alla notificazione elettronica attraverso la piattaforma.